ALL. NR. 108) LA MAGISTRATURA SI PRONUNCIA MA...........BOH ! (LE TOGHE ROSSE CIOE' DEVIATE NON SI CURANO AFFATTO !
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FATTE SALVE LE DOVUTE ECCEZIONI........
Sui Tribunali Italiani, al posto della frase comica "La Legge è Uguale per Tutti" dovrebbe essere scritto......................... "Sorridi, siamo su scherzi a parte" !
E SI BADI BENE, la motivazione di quanto sopra è ststa critta e sottolineata dalla I° sezione della Cassazione nel 2021 la quale, come riportato per intero, ha ben distinto la "Immigrazione" (Sempre esistita ed ammessa se legale), ed il fenomeno che da anni stravolge l'Italia con una vera e propria, (Parole della Cassazione), "Tratta di Persone" punita con 5 anni di galera per chiunque partecipi (Ciao care ONG), nonchè 15mila euro di multa per ogni straniero fatto entrare illegalmente;
SOTTOLINEARE QUESTI................"DETTAGLI" appare d'uopo dopo la richiesta, da parte dell'accusa, di 6 ANNI DI RECLUSIONE PER L'ALLORA MINISTRO DELL'INTERNO SALVINI il quale, stando a quanto recita la Cassazione, altro non fece che legittimamente il proprio "DOVERE" !
Chiunque sia interessato può verificare quanto sia attendibile la cara "Magistratura" (Sempre fatte salve le rare eccezioni di Signori onesti, seri e competenti i quali, come recita la storia, di solito, o stanno nell'angolo ed in silenzio o.................FANNO UNA BRUTTA FINE !
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CASSAZIONE:
Dunque, in materia di immigrazione clandestina, qui di seguito ti riporto l'art. 12 della legge che disciplina questo reato ed infatti, la cassazione con sentenza del 2021, Pres. Zaza, ha praticamente fatto assorbire tale delitto da quello previsto dall'art. 601 del C.P. ossia "Tratta di persone" :
1.1. L’articolo 12 comma primo del Testo Unico sull’Immigrazione
Il primo comma dell’articolo 12 del Testo Unico dispone che:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”.
ED INFATTI ECCO LA LOGICA E CORRETTA, (Ogni tanto), PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE:
Segnaliamo ai lettori che, secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Suprema Corte, all’esito dell’udienza pubblica del 3 giugno la Sezione I della Cassazione ha esaminato la questione «se il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, previsto dall’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, configurabile “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, sia assorbito dal delitto, più severamente punito, di tratta di persone di cui all’art. 601 cod. pen., che sia realizzato mediante identica condotta.
. Alla questione è stata data soluzione «affermativa».
E SI BADI BENE, la motivazione di quanto sopra è ststa critta e sottolineata dalla I° sezione della Cassazione nel 2021 la quale, come riportato per intero, ha ben distinto la "Immigrazione" (Sempre esistita ed ammessa se legale), ed il fenomeno che da anni stravolge l'Italia con una vera e propria, (Parole della Cassazione), "Tratta di Persone" punita con 5 anni di galera per chiunque partecipi (Ciao care ONG), nonchè 15mila euro di multa per ogni straniero fatto entrare illegalmente;
SOTTOLINEARE QUESTI................"DETTAGLI" appare d'uopo dopo la richiesta, da parte dell'accusa, di 6 ANNI DI RECLUSIONE PER L'ALLORA MINISTRO DELL'INTERNO SALVINI il quale, stando a quanto recita la Cassazione, altro non fece che legittimamente il proprio "DOVERE" !
Chiunque sia interessato può verificare quanto sia attendibile la cara "Magistratura" (Sempre fatte salve le rare eccezioni di Signori onesti, seri e competenti i quali, come recita la storia, di solito, o stanno nell'angolo ed in silenzio o.................FANNO UNA BRUTTA FINE !
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CASSAZIONE:
Dunque, in materia di immigrazione clandestina, qui di seguito ti riporto l'art. 12 della legge che disciplina questo reato ed infatti, la cassazione con sentenza del 2021, Pres. Zaza, ha praticamente fatto assorbire tale delitto da quello previsto dall'art. 601 del C.P. ossia "Tratta di persone" :
1.1. L’articolo 12 comma primo del Testo Unico sull’Immigrazione
Il primo comma dell’articolo 12 del Testo Unico dispone che:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”.
ED INFATTI ECCO LA LOGICA E CORRETTA, (Ogni tanto), PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE:
Segnaliamo ai lettori che, secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Suprema Corte, all’esito dell’udienza pubblica del 3 giugno la Sezione I della Cassazione ha esaminato la questione «se il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, previsto dall’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, configurabile “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, sia assorbito dal delitto, più severamente punito, di tratta di persone di cui all’art. 601 cod. pen., che sia realizzato mediante identica condotta.
La sentenza della Cassazione del 2021 che cerchi (Pres. Zaza, Rel. Centofanti, Cass. Sez. I, 3 giugno 2021) stabilisce un principio cruciale: il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (Art. 12, D.Lgs. 286/98) può essere assorbito dal più grave reato di tratta di persone (Art. 601 c.p.) se l'attività illecita mira allo sfruttamento delle persone, confermando l'applicazione di pene severe, inclusi i 5 anni di reclusione e la multa di 15.000 euro per ogni clandestino, come previsto dall'articolo 12, comma 3-ter, T.U. Immigrazione, per chi opera al fine di trarne profitto, specialmente in casi di reclutamento per prostituzione, sfruttamento lavorativo o attività illecite, anche se la pena base è di 5-15 anni.
Punti Chiave della Sentenza (Info Provvisoria):
. Alla questione è stata data soluzione «affermativa».
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