ALL. NR. 100) INVIATA AL SIG. PRES. DELLA SUPREMA CORTE DI CASS. GRAVE CASO DI MALAGIUSTIZIA

 Paolo Borsellino analizzava così la "Mafia" e questo concetto è valido per qualsivoglia altro ambiente ove il comportamento "Mafioso" è una costante !

“La lotta alla mafia dev'essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”, Paolo Borsellino.


AL SIG. PRESIDENTE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

DR.SSA MARGHERITA CASSANO


AL SIG. PRESIDENTE DELLA VI° SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
DR.SSA  CHIARA PREZIOSI


CASO DI MALAGIUSTIZIA,
SI PREGANO LE SS.LL. ILL.ME DI LEGGERE E GIUDICARE !



OGGETTO: IL SOTTOSCRITTO MASONI MAURO, NATO A....... IN DATA 05.10.56 ED IVI RESIDENTE IN VIA........... 

PRESO ATTO DELLA SENTENZA EMESSA DALLA TERZA SEZIONE CIVILE DELLA CASSAZIONE IN DATA 10 FEB. E COMUNICATA IN DATA 27 FEBBRAIO C.A., HA RITENUTO OPPORTUNO INFORMARE, CON LA                          PRESENTE, DI TUTTO QUANTO DI ABERRANTE HA AVUTO LUOGO NEI PROC. SIA PENALE CHE CIVILE NEI QUALI FU PALESE ED EVIDENTE LA VOLONTA' DELLE VARIE A.G. (DI CUI SEI DENUNCIATE), DI "OCCULTARE LA VERITA' CON TUTTA UNA SERIE DI CONDOTTE CRIMINOGENE CHE, IN
MODO CRONOLOGICO VENGONO DI SEGUITO RIPORTATE:


Buona giornata a tutti voi in indirizzo ed a chi leggerà la presente;
Il g. 27 febbraio 2023 mi è giunta la sentenza emessa in data 10 febbraio c.a., dalla terza sezione di codesta corte;
La citata sezione III° era stata interessata dalla precedente VI° sezione la quale correttamente, per competenza gli trasmise il ricorso indicando che "Non era stata ben valutata la dinamica del sinistro" per cui è stata causa;

APPARE d'uopo fare un breve escursus dei miei ultimi 23 anni di vita, trascorsi esclusivamente per "Lottare" contro un palese......."Caso di malagiustizia" conseguente ad un sx stradale "Mortale" che mi vide coinvolto il 1 gennaio dell'anno 2000;

Premetto che è ben lungi da me, (Come sempre), negare la mia parte di responsabilità ma, da ritenersi "Esclusivamente relativa alle conseguenze" dell'evento dannoso posto in essere dalla controparte "Lo Guasto Giovanni" alla guida di una Fiat punto;
INFATTI il sx per cui è stata causa fu provocato solo ed esclusivamente dalla citata controparte la quale "Inspiegabilmente", durante la mia manovra di sorpasso, ebbe un repentino scarto  verso sx, giungendo ad urtare la parte posteriore della mia vettura BMW 318 coupè;

A seguito di tale condotta, la mia vettura venne a porsi, "Improvvisamente" in modo TRASVERSALE rispetto al senso di marcia quindi, per rendere l'idea, (Come del resto risulta anche dalla dichiarazione di entrambi gli occupanti della vettura che mi stavo accingendo a sorpassare), la fiancata dx della mia vettura si trovò "Repentinamente" di fronte al muso della citata Fiat Punto ed era anche diretta a scontro frontale contro gli ostacoli fissi sulla dx della carreggiata (Lampione ed albero);
(Ovviamente i sopracitati testi, "Interessati", evitarono di riportare le motivazioni del mio intraversamento);

Considerata la mia lucidità riuscii a far recuperare alla mia vettura, linearità di marcia ma, considerata la velocità (99,8 Km.h il sottoscritto ed 85 Km.h la controparte), in derapata la mia vettura collise con la fiancata ds, contro i citati ostacoli fissi quindi la mia passeggera,  perse la vita sul colpo ed il sottoscritto restò in coma per gg 21;
E' il caso di descrivere il tratto di strada teatro del sx ossia l'inizio di un viale, (Ad inizio città), lungo circa 4 Km, tutto alberato ed all'inizio e per svariate centinaia di metri privo anche di attraversamenti a raso, largo 10 metri, ben asfaltato, privo di buche, avvallamenti, dossi ed al momento del sx, "Totalmente asciutto" come risulta sia dal Prestampato della Stazione CC. nonchè dal Verbale dei rilievi del N.O.R.M. "Di cui parleremo in seguito";
Comunque, a conferma inequivocabile che il manto stradale era "Asciutto" lo dimostrano i 12,47 metri di frenata radente, della Fiat Punto condotta dalla controparte, che restarono impressi per circa un anno;

Riguardo alla mia lucidità, è cosa che posso affermare senza remora alcuna poichè, oltre ad essere totalmente confermata dalle persone con le quali trascorsi la serata, era conseguente anche alla mia trascorsa Professione in quanto ero un Isp. Sup. (Sost. Comm), della Polizia di Stato e per tutti gli anni '80 e fino al '92, prestai servizio alla Questura di Firenze ove ebbi la fortuna di poter collaborare (Ed imparare), con un Pool di Magistrati che non posso dimenticare tra i quali Il Dr. Gabriele Chelazzi, la Dr.ssa Emma Boncompagni ed altri che parimenti ricordo;
Svolgendo tale professione alla Squadra Mobile di Pistoia ed essendo costantemente operativo, erano molto frequenti le volte nelle quali il servizio si protraeva sino a tarda notte quindi, per il sottoscritto era una cosa normale ritirarsi molto tardi.

Ma lasciando stare i ricordi che resteranno costantemente in me ecco, anche solo per notizia, appare d'uopo far presente che, la condotta della Procura nonchè del Trib. (Penale e civile), di Pistoia, lasciò molto, ma molto a desiderare già dall'inizio poichè apparve immediatamente la netta e chiara "Volontà" di NON voler affatto accertare la "Verità" ma bensì di occultarla (Ciò, qualche tempo dopo, mi fu anche detto a voce da un Magistrato, G.I.P. Buzzegoli, ossia "L'accertamento della verità non mi interessa" !);

Qui di seguito riporterò esclusivamente a i fatti in modo cronologico, leggendo i quali, a parere dello scrivente, sussistono evidenti elementi  e motivi per invocare l'istituto della "Revocazione" sia semplice che Straordinaria la quale, nel caso, può essere disposta d'Ufficio dalla Suprema Corte medesima:

Trascorsi due o tre giorni dal mio risveglio dal coma, nonostante fossi immobilizzato nel letto del locale nosocomio, con la bocca cucita per le 14 fratture ed anche con il collo immobilizzato per la frattura  dell'epistrofeo, (Meno male senza spostamento), cominciai, per iscritto, a porre domande su quanto era stato verbalizzato e poichè nessuno mi dava una risposta esaustiva, (A prescindere dal contenuto), chiesi che da me si recasse la P.G. poichè ritenni opportuno far presente che durante il sorpasso, fui toccato nel posteriore della mia vettura, dal muso (parte SX), della Fiat punto la quale tenni a precisare, repentinamente si allargò a sx proprio mentre io stavo terminando il sorpasso sino ad urtare il posteriore dx della mia vettura;

Appare opportuno ricordare che riguardo al sottoscritto, (in coma), furono eseguiti gli esami di prassi (Tutti negativi) ma, stranamente la controparte "Lo Guasto Giovanni" non fu sottoposto a nessuna sorta di esame;
Ok, la querela fu immediatamente archiviata ed una volta dimesso dall'ospedale, dopo circa un anno necessario per riacquistare la mobilità degli arti in quanto entrambe le gambe erano affette da "Paresi", cominciai a muovermi ed ovviamente mi recai, prima alla Stazione CC. di Capostrada (PT), chiedendo contezza sui rilievi poichè, a seguito di un sx "Mortale", mi sembrava strano che non fosse stato redatto nessun Verbale relativo agli accurati rilievi ed il tutto fosse esclusivamente ricompreso (Sempre con il massimo rispetto), in un prestampato compilato dalla citata Stazione CC.;

Si tenga presente che mi muovevo comunque male e visto che in data 20 aprile 2001 fui condannato dal Trib. di PT come unico responsabile del sx continuai nella mia "Personale indagine";
Atteso che il C.T.U. tale "Massa Massimo Manfredi", nominato dal P.M. Costantini Luciano, nel suo documento tecnico, nonchè nel contraddittorio tra i periti, "Tenne ad escludere immediatamente il contatto tra le vetture", (Pur senza che nessuno vi avesse fatto cenno);
Ok, mi presi la condanna ma andai anche al comando Prov. dei CC. ove chiesi contezza riguardo a quella sera e subito, tutti mi risposero che erano consapevoli del fatto che l'allora M.llo Nocera Pasquale, di quel N.O.R.M., si recò sul posto, esperì i rilievi ed ebbe a redarre il relativo Verbale;
(Purroppo, in primis per lui, non avrei potuto chiamare a deporre il M.llo Nocera poichè nel novembre del 2001, si tolse la vita sparandosi in ufficio ed anche di questo tragico evento "Qualcuno" si è approfittato.
Cortesemente chiesi di poter acquisirne copia ed immediatamente me ne fu fornita una "Autenticata";
Leggendo quel verbale sarebbero sufficienti le seguenti parole: "Frammenti della freccia anteriore della Fiat Punto e, precisamente freccia anteriore SX, sono stati rinvenuti nel posteriore della BMW" !
Portai quel Verbale al legale dell'epoca ma ecco....................non gli fu dato conto o comunque, non fu tenuto nella dovuta considerazione, il contenuto di un atto che "CONFERMAVA TOTALMENTE QUANTO DA ME RIPORTATO NELLA QUERELA SPORTA IN OSPEDALE";

Spero di non essere tedioso ma, rispettando la cronologia, devo riportare quanto si è susseguito in questo interminabile periodo;

Altresì continuai la mia indagine sul citato "Massa" ossia il C.T.U. nominato dalla Procura e non mi occorse molto tempo per appurare che tale soggetto NON AVEVA TITOLI PER ASSOLVERE AD INCARICHI PERITALI poichè nel giugno del 1999 presentò domanda di iscrizione all'albo periti del Trib. di Firenze ed in data 17 dicembre dello stesso anno, tale domanda gli fu "Rigettata" !
Ne consegue che sia quella che riguardava il sottoscritto nonchè le altre circa 70 da lui redatte, in pratica erano tutti atti nulli ed inutilizzabili !

Acquisii la documentazione del rigetto e la posi alla attenzione della Procura ma.......nessuna meraviglia anzi, tranne una P.M., gli altri dimostravano un discreto e malcelato fastidio dal mio operato;
Quindi, considerato che il soggetto "C.T.U." NON aveva titoli e si firmava anche Ing. non essendolo (All'epoca), focalizzai la mia attenzione sul valore di velocità della controparte, "Fatto artatamente apparire" da quel C.T.U. ossia 62,5 km.h che furono considerati ininfluenti dal Giudice Dr. Covini che ebbe a condannarmi; (Ma visto il materiale a disposizione non poteva fare altro), 
E' importante comunque puntualizzare che invece, la mia velocità che era di circa 100 Km.h, fu correttamente calcolata da quel C.T.U. Massa Massimo Manfredi;

Oltre alla mia C.T.P., dalla quale risultavano, 85 Km.h della vettura antagonista, il sottoscritto fece redarre altre tre C.T.P. (Da pof. in tempi e luoghi diversi), le quali concordarono totalmente sulla velocità della Fiat Punto ossia 85 Km.h;
Inoltre, caso volle che a seguito di uno scatto d'ira del sottoscritto, in presenza di altre persone, sinceramente fu offensivo nei confronti del primo C.T.P. al quale addebitai di non essere stato capace di farsi intendere da quel Giudice;
Lo stesso Ing. mi querelò e comunque giunse alla conclusione che che, la richiesta dell'intervento di un Giurì d'Onore gli avrebbe dato soddisfazione ed al contempo sarebbe stato utile anche al sottoscritto poichè, trattandosi di atto "Giudiziale" è sempre ammesso in sede penale;
Quindi anche quel Giurì' d'Onore confermò la velocità di 83,5 Km.h della Punto;

Ovviamente proposi denuncia a carico di quel C.T.U., per tutto quanto a lui risultava addebitabile ossia il palese Falso ideologico (La velocità poichè tenni a far risultare anche il margine di errore per quel calcolo ed i Professionisti, considerato che sussistevano tutti i dati per un felice calcolo, riportarono per iscritto che il margine di errore era ricompreso entro il 5% mentre il citato "Massa Massimo Manfredi se ne discostò di ben il 26,48%), 
Inoltre, ovviamente facendo presente anche in sede di denuncia, che il soggetto NON aveva titoli per assolvere ad incarichi peritali, contestai anche l'evidente "Occultamento di atto vero" ossia il Verbale del M.llo Nocera del N.O.R.M. in quanto risultava tra i documenti da lui acquisiti ma "Stranamente" il citato Dr. Costantini, NON si accorse che in sede di C.T.U. era riportato l'esatto contrario di quanto appariva verbalizzato dal N.O.R.M. ossia non veniva minimamente menzionato il "Contatto" tra le vetture, debitamente verbalizzato dal sopracitato M.llo Nocera del N.O.R.M di PT;
Ovviamente contestai anche con gli evidenti Favoreggiamenti ossia personale, (Relativo alla controparte responsabile  nonchè reale riguardo alla Compagnia di Ass. LLOYD Adriatico ed anche l'esercizio abusivo di una professione o arte nonchè l'usurpazione del titolo di Ing.
Anzi, a tal proposito, tengo a ricordare che contattai anche l'ateneo F.no per chiedere notizie circa il citato "Massa" il quale risultava aver partecipato a due corsi per "Soli laureati";

Parlai con il preside di quella Facoltà di Ing., Prof. Vangi, il quale mi rispose che il soggetto "Massa" era già stato contattato affinchè riportasse indietro gli attestati a lui consegnati in quanto, come invece aveva asserito, non portò mai nessuna laurea e quell'ateneo infatti accertò che all'epoca, non era affatto laureato;
Copia dei due attestati, "Barrata" fu inviata al sottoscritto dal Prof. Vangi;

Ma purtroppo la prima denuncia a carico del "Massa"fu archiviata direttamente dal Proc. Capo, la seconda dal G.I.P. in quanto atto relativo e quel giovane G.I.P., DR. Buzzegoli, era lo stesso che mi rispose "A me l'accertamento della verità non interessa quindi Devo archiviare" !
Ovviamente alla seconda denuncia seguì anche la terza "Con Formale Diffida a qualsivoglia archiviazione":

OGNI GIORNO USCIVA sempre più sporco e, ad esempio, avevo provato a contattare un legale fuori da Pistoia ma faccio prima a riportare i dialoghi:

LA PRIMA era una giovane Avv. la quale una volta letto tutto confermò che era evidente cosa doveva essere contestato ad es. circa il "Massa" ma...................
Due giorni dopo mi telefonò dicendo:
 "Ho parlato con il Proc. Capo di Pistoia, (All'epoca Dell'Anno), il quale mi ha detto di lasciar perdere questo caso quindi, sono costretta a rimetterti il mandato !

IL SECONDO era invece un Avv. qualificato di Pistoia il quale pochi giorni dopo mi chiamò nel suo studio e mi disse:
"Ho letto tutto ed ho anche chiesto che vento tira;
"HANNO GIA' DECISO" e se io mi permettessi di contestare le decisioni del palazzo, domani dovrei chiudere lo studio e cambiare anche città !

IL TERZO ok, mi sorprese perchè dopo l'accoglimento del ricorso in Appello, visto che era stato trasferito il già citato Pres. Turco, mi telefonò per dirmi di impegnarmi a vendere la casa.

SIGNORI, ciò che emerge da quanto sopra, altro non è che un chiaro "Olezzo di Mafia" poichè imporre il silenzio e minacciare e tipico di una cosca;
Ma comunque, un evidente "Vincolo associativo" era già chiaramente apparso ed emergeva da una molteplicità di condotte.

A presiedere la conseguente l'udienza prel. a carico del "Massa", c'era proprio il Giudice Covini ossia quello che mi aveva mi aveva condannato nel primo grado e lo stesso Giudice, una volta messo al corrente di tutto, con la lettura di una costituzione di parte civile "Completa", non ebbe la minima remora a rinviarlo a giudizio scrivendo che la condotta del soggetto era stata gravemente dannosa per il sottoscritto;

Ma purtroppo, anche se ebbe luogo il Processo, mi sembrò di partecipare ad una "Farsa" ossia, il Giudice Tredici Roberto esordì asserendo:

"A me non interessa se l'imputato ha scritto il falso o se ha sbagliato i calcoli, siamo qui per altri motivi";

Va beh, vista l'aria che tirava non mi meravigliai ma nel caso sussistano i presupposti, il C.P.P. prevede la correzione e modifica del capo di imputazione:
E' il caso di ricordare che  la Dr.ssa Corsini Rossella, sino al giorno precedente era più che convinta di contestare il "Palese falso ideologico" al C.T.U. Massa Massimo Manfredi ma poi, nell'ufficio del Proc.Capo Dr. Renzo Dell'Anno, fu contestato esclusivamente l'esercizio abusivo della professione nonchè la usurpazione di titolo;

Ovviamente durante il processo, non mi fu mai permesso di parlare così come non fu permesso di rispondere nemmeno al nuovo C.T.U. nominato dalla Procura al quale, (Nemmeno a lui), "STRANAMENTE NON ERA STATO CONSEGNATO IL NOTO VERBALE DIE RILIEVI";

E si badi bene che lo stesso Verbale, come anzidetto "Occultato" dal C.T.U. Massa, NON era stato consegnato nemmeno al mio C.T.P. subito dopo il sx, in pratica al Massa fu consegnato il 12 gennaio ed il C. T.P. acquisì gli atti un paio di giorni dopo ma fu consegnato solo il "Prestampato della Stazione CC:;

Preso atto della chiara (Ed assurda), volontà di NON procedere, il sottoscritto pensò di procedere alla verifica dei fascicoli processuali ossia quello a mio carico nonchè quello a carico del Lo Guasto (La controparte);
Ebbene, nella cancelleria penale, (Come risulta dagli attestati), risultò che quel "Verbale" NON ERA A CORREDO ATTI NE DEL FASCICOLO A MIO CARICO E NEMMENO DEL FASCICOLO A CARICO DELLA CONTROPARTE E DA QUEST'ULTIMO MANCAVA ANCHE IL PRESTAMPATO DELLA STAZIONE CC DI CAPOSTRADA !

Ricapitolando:
1) un Verbale fu "Occultato" dal PRIMO C.T.U.;

2) Non fu consegnato al C.T.P.;

3) Non fu consegnato al nuovo C.T.U. nominato
    alla riapertura Ind. Prel. nei confronti della controparte;

4) Non era a corredo atti del fasc. Proc. a mio carico;

5) Non era a corredo atti del fasc. Proc. a carico della controparte (Il Responsabile del sx).
    E da tale fascicolo mancava anche il Prestampato della Stazione CC.;

A seguito del verdetto del Giurì d'onore, la Dr.ssa Corsini Rossella, la quale ovviamente aveva avocato il fascicolo o comunque tornò ad esserne la titolare, richiese il rinvio a giudizio del "Lo Guasto Giovanni" ma comunque, all'interno del palazzo era palese la presenza di chi "Ostacolava" i lavori, ad esempio, poichè era stata inviata la notifica di conclusione Ind. Prel. al citato "Lo Guasto", spesso mi recavo dalle segretarie per avere notizie a tal proposito ma niente da fare;
Considerato che il comune era quello di Quarrata ok, in tre giorni la notifica arriva e torna indietro;

Dopo un mese chiesi per cortesia ad una impiegata, se quel fascicolo, contenente la notifica fosse stato........"Spostato";
Ebbene, dalla evidenza dove di solito stanno i fascicoli urgenti, quella ragazza lo ritrovò in archivio, nell'ultimo posto, dell'ultima fila, dell'ultimo scaffale.......
Ok, lo feci avere alla Dr.ssa Corsini;

Ma passiamo alla udienza del "Lo Guasto", per notizia, una volta lette le obbrobriose motivazioni di quella "Signora Giudice", Dr..ssa Selvarolo Rosa, le chiesi udienza e, con molto garbo le contestai praticamente tutto OSSIA:

"Su cosa si fosse basata  per emettere la sentenza di "Archiviazione" nei confronti del "Lo Guasto Giovanni", visto che le mancavano sia il Verbale dei rilievi del N.O.R.M. che il Prestampato della Stazione CC. di Capostrada (PT);
La stessa mi rispose che "Riteneva più che sufficiente" la "C.T.U" del citato "Massa Massimo Manfredi;
A tal proposito, ovviamente le ricordai che il soggetto NON aveva titolo alcuno per assolvere ad incarichi peritali, ed aveva redatto un palese falso ideologico ma la citata Dr.ssa Selv
arolo, con appena appena un po' di "Superiorità" asserì:
Infatti non lo nominiamo più !

Come se tale affermazione risultasse esaustiva per il sottoscritto !
Poi, le ribadii la palese evidenza delle sue False motivazioni di sentenza"  a cominciare dal definire "Unica C.T.U." tecnicamente corretta, proprio quella del noto "Massa" che era un evidente Falso ideologico, (E la stessa ne aveva altre tre di parte ed il citato Verdetto del Giurì d'onore ma la stessa rispose:

Mi vuole denunciare ?

Lo faccia pure, tanto a Genova archiviano tutto !
Ovviamente lasciai quell'ufficio.

Anche se certo che non avrebbero sortito nessun effetto, le denunce che presentai furono Tre, la prima avverso nr.4 "Magistrati", la seconda a carico del citato (All'epoca P.M.) Dr. Luciano Costantini, e la terza a carico del Giudice Civile Dr.ssa Garufi Daniela;

Concludo brevemente l'escursus penale ricordando l'assurdità delle motivazioni conseguenti alla archiviazione relativa al Massa Massimo Manfredi;
Ecco, il citato Giudice Roberto Tredici, ossia colui al quale non interessava se la C.T.U. del Massa fosse un falso o meno, in motivazioni si sentenza ebbe a riportare che NON sussisteva niente di quanto contestato !
Addirittura giunto alla "Usurpazione del titolo di Ing.", lo stesso scrisse: "Il Massa non ha mai dichiarato di essere Ing. !
Sono gli altri che lo definiscono tale !
Ok, questo significa tentare disperatamente di volersi arrampicare sugli specchi poichè, il noto "Massa", forniva le sue consulenze e perizie su carta intestata e firmandosi Ing !

Ma apparve chiaro il motivo della condotta tenuta dal Giudice Tredici poichè "Astutamente", l'Avv. del Massa, allegò ad una sua memoria, diretta a quel Giudice, "Proprio un atto con il quale, lo stesso Giudice Tredici, due mesi prima, aveva "Nominato l'Ing. Massa" il quale gli fornì il documento tecnico con nome e titolo (Abusivo);
Per concludere si da atto che il "Verdetto di un Giurì d'Onore", come recita il Codice, è sempre ammesso in sede penale..........
Tranne che per il citato "Giudice Tredici" il quale si sarebbe trovato in leggera difficoltà acquisendo un atto "Giudiziale" che riportava la velocità del "Lo Guasto" di 83,5 kmh contro i 62,5 del noto "Massa";

Al P.M. Dr. Costantini fu contestata, non solo la nomina di quel C.T.U. ma in particolare il fatto che non si rese minimamente conto del totale "Occultamento" del noto verbale dei rilievi, verbale che fu inviato dal Comando N.O.R.M., "Alla Cortese Attenzione" del Dr. Costantini Luciano Sost.;
 Inoltre contestai ovviamente che il citato Dr. Costantini "NON" consegnò quel Verbale, al mio Ing. di parte;
Inoltre un giorno mi recai dallo stesso Dr. Costantini e, visto che era palese che il "Massa" aveva totalmente occultato il Verbale dei rilievi, chiesi allo stesso Dr. Costantini Se poteva porre per iscritto che tale consegna era realmente avvenuta;
Lo stesso mi rispose che trattavasi di una......."Richiesta inusuale" e quindi non assecondò la mia richiesta;
Che dire, di "Inusuale" nonchè "Aberrante" ho conosciuto tante cose nei miei anni di servizio e la peggiore, (Anche perchè mi tocca personalmente), è sicuramente quella ricompresa nella presente.

Passando alla Giudice civile Dr.ssa Garufi Daniela che dire, le sedi a Pistoia sono attigue (E comunque sono molteplici i modi per contattarsi);
La stessa Giudice "Rifiutò ostinatamente" (Per 5 volte), di nominare un suo C.T.U. poichè nella sede civile, il giudizio non può essere emesso basandosi su di una C.T.U. della attigua sede penale;

E POI QUALE C.T.U. !
Cioè il palese "Falso Ideologico" redatto dal noto "Massa" sul quale documento non occorre dire altro, (E nemmeno sulla condotta della Giudice Garufi);

QUINDI giunsi in corte di Appello ove (Stringendo), l'allora Presidente di quella Corte, Dr. Turco, parlando ufficiosamente con il mio legale lo tranquillizzò asserendo: "E' tutto talmente chiaro" !

Ok, il Presidente Turco dopo pochi giorni fu rimosso (Incidentale) ed al suo posto subentrò uno dei Giudici a latere di quella Corte, nella fattispecie la Dr.ssa D'Amico Maria Giuseppa la quale nominò un suo C.T.U. nella persona del Sig. Massimo Coddi;
Quest'ultimo si recò (Disconosco la sede), in una caserma dei CC. ove "Pare abbia verificato" che una foto escluderebbe il contatto tra le vetture !

Signori, intanto, poichè le parti sono due, sarebbe stato più corretto fissare un appuntamento con il mio C.T.P. Ing. Baroncini (Di Livorno), e quindi procedere insieme alla citata verifica;

Anche perchè, vista la gravità dell'evento, sarebbe stato il caso di procedere nel totale rispetto sia della procedura deontologica alla quale sarebbe dovuta seguire una analisi "Tecnica" perchè il M.llo Nocera Pasquale, nel suo Verbale parla di "Frammenti" della freccia anteriore sinistra della Fiat Punto quindi, appare ovvio che per frantumare una freccia non occorre che abbia avuto luogo chissà quale urto, per far intraversare la mia vettura, visto che fui obbligato a rientrare minimamente verso destra poichè la "Larghezza" della strada era terminata fu sufficiente trovare la punta sx della Fiat Punto sulla quale ovviamente la mia vettura fulcrò, si intraversò ed il resto lo conosciamo;

Invece il c.t.u. "Coddi", (Della corte di appello Civile), escluse il contatto ed in un incontro (Verbalizzato), tra i periti, il mio Ing. chiese:
"Mi scusi C.T.U., senza girarci tanto intorno, secondo lei quali sono le cause del sinistro ove una vettura perfettamente sana, marciante su di un rettilineo piano, perfettamente asfaltato e totalmente "Asciutto", repentinamente viene a trovarsi in modo trasversale rispetto al senso di marcia ?

La risposta di quel C.T.U. evito di commentarla, in pratica rispose (Come risulta in atti):

"NON FACCIO L'INDOVINO" !
Le cause possono essere molteplici ossia un fulmine (Non vi erano fulmini), un abbaglio, (IL viale era totalmente libero), Lo scoppio di un pneumatico (I pneumatici erano integri tutti e quattro), oppure un malore;
E per questa ultima ipotesi, tengo a ribadire che la "Dinamica" del sx esclude da sola qualsivoglia malore poichè come anzidetto, il sottoscritto, una volta toccato nel posteriore della vettura, era diretto a scontro frontale verso gli ostacoli fisi della carreggiata e considerata la velocità, quei 4 o 5 metri che mi separavano dall'urto li avrei percorsi in circa due o tre decimi di secondo;
Ecco, quel tempo fu sufficiente al sottoscritto, per recuperare la linearità della vettura.

COMUNQUE, come anzidetto, il C.T.U. Coddi NON è un "Indovino" e quindi ecco qua che si fa apparire il sottoscritto come unico responsabile;

Signori, di fronte ad un sx stradale, (Specialmente se Mortale"), è sempre il caso che, le persone competenti, ricostruiscano la dinamica fino a giungere alla individuazione della causa e per far porre seccamente di traverso la mia vettura, ciò può aver avuto luogo solo a seguito di "Una Turbativa esterna" !

Quindi giungiamo in Corte di Cassazione e come anzidetto la VI° sezione si rese conto (E scrisse), che "Non era stata ben valutata la dinamica del sx" !
Quindi la passò per "Competenza", alla sezione III° la quale, sicuramente NON ha letto nessun documento tecnico ed anch'essa basa la sua decisione (Come l'Appello), su un "Signore" il quale, al fine di evitare di dover scrivere in modo "Conforme al vero", le motivazioni del sx, ha tagliato corto asserendo "NON FACCIO L'INDOVINO" !

SICURAMENTE NON HA GIOVATO alla mia causa il fatto di aver proposto denuncia avverso nr. 6 Magistrati i quali all'epoca erano a Pistoia e poi, durante gli Appelli sia Penale che Civile, due di essi (Dr.ssa Selvarolo e Dr.ssa Garufi), erano a Firenze;

Ho tenuto tale comportamento, un po' per i retaggi del passato, relativi alla mia pregressa professione ma ho certezza che non sarebbe cambiato nulla poichè tale "Illegale decisione", fu presa dall'inizio ed in seguito beh, erano troppo evidenti e gravi, tutti i delitti posti in essere da "Lor Signori" che le "Coperture" si sono susseguite praticamente in modo automatico !

Cercò di farmi desistere anche un G.I.P. di Genova, ossia il Dr. Baldini Ferdinando il quale, una volta fissata l'udienza camerale, si irritò perchè chiesi di essere preso a verbale (Pur in assenza del P.M. che mi dissero non partecipa mai);
Mi sembra di non esagerare nel ricordare che mi trovavo in quella sede per una cosa seria ma il citato Giudice continuò, per tutta l'ora della mia deposizione, ad interrompermi adducendo che "Lui era li per lavorare" !
(Omissis da parte mia);

Al fine di fornire quanti più elementi possibili, giusto per stigmatizzare bene quanto occorso a causa dei citati responsabili, tengo a ricordare che, come sopra riportato, il Sig. Giudice Ernesto Covini, ossia l'A.G. che ebbe a condannarmi in primo grado, come appare, una volta preso atto di tutti gli elementi relativi al "Massa" e del fatto che aveva occultato il verbale dei rilievi nonchè scritto un palese "Falso Ideologico", accolse la mia costituzione di parte civile e rinviò a giudizio il "Massa" riportando che il sottoscritto era stato gravemente danneggiato dalla condotta del "Massa!;
Ecco, con una C.T.U. che NON fosse stato un "Palese Falso Id.", (COME INVECE PURTROPPO LO FU), e con il verbale DEI RILIEVI, CORRETTAMENTE A CORREDO ATTI, è evidente che il Giudice Covini avrebbe rinviato a Giudizio entrambe le parti e, considerato che era il 20 aprile del 2001, al massimo nel 2005 tutto sarebbe terminato mentre invece, a causa delle sopracitate condotte SONO TRASCORSI NONCHE' BRUCIATI NEL PEGGIORE E PIU' VILE DEI MODI, 23 ANNI durante i quali ne ho trascorsi 10 con una costante gastrite nervosa e sono stato colpito anche da due infarti che, come si può comprendere, sono conseguenza diretta del danno esistenziale cui sono stato vittima  per giungere ad assistere, dopo 23 anni, a qualcuno  che in Codesta Suprema Corte, NON conoscendo niente dell'evento e non avendo letto nemmeno gli atti, si è permesso di scrivere qualcosa di inqualificabile e non affatto nuovo in questa farsa.

SI RIBADISCO FARSA  che inoltre è costata al sottoscritto, tutta la liquidazione in spese legali per poi sentirmi dire da chi è all'oscuro di tutto che il contatto con l'altra vettura" non c'è stato o perlomeno non risulta, dimenticando che a tale conclusione "Infida e vigliacca" si è giunti a seguito di quanto esposto nella presente ed inoltre ma, ribadisco ancora una volta, il voler cercare chissà quale enorme urto scusatemi ma, lo può fare solo chi di esperienza e buona fede ne ha davvero poca perchè, ad esempio, va tenuto conto che la vettura BMW 318, aveva il paraurti posteriore che andava a fasciare anche mezzo metro delle fiancate laterali della vettura;
Ne consegue che una freccia anteriore che urta (O oppone resistenza), alla vettura BMW, può tranquillamente non lasciare chissà quali tracce ma, a tal proposito, si ricorda il contenuto del verbale "Pluri-occultato" che a tal proposito recita: "Frammenti della freccia anteriore e precisamente freccia anteriore sinistra", sono stati rinvenuti nel posteriore della BMW.

Le foto ?
come già riportato l'accertamento decise di farlo da solo e senza preavviso il C.T.U. della Corte di Appello tale Coddi e scusatemi ma.......Poichè per 22 anni quel contatto si è cercato di occultarlo in qualsiasi modo, beh, mi sembra "Consequenziale" nonchè logico, pensare che, nel caso, possano essere sparite anche le eventuali foto.

ALLE SEDI, sia penale che civile di Pistoia, alle corti di Appello, ed a codesta Suprema Corte di Cassazione, in ultimo e con il massimo rispetto, tengo a far presente che tutti i Magistrati che hanno rivestito un  ruolo in questo mio dramma, "HANNO DIMENTICATO" che "Un Verbale è un atto vero nonchè un atto pubblico nonchè un atto di P.G. !
Bene, visto che in quel di Pistoia tale atto, (Come sopra descritto), è stato reiteratamente "OCCULTATO" e poi, dopo 22 anni di guerra, non avendo più nessun modo per eludere" quelle prove, in modo "Vigliacco" si è, nemmeno tanto velatamente asserito che il M.llo Nocera, (Approfittando della sua morte), ebbe a scrivere "Un Falso" !
Ma attenzione, si ricorda che tale atto fa fede "SINO A QUERELA DI FALSO" e sinora niente di simile è stato proposto;

Ecco qua che siamo giunti alla fine di questa triste nonchè vergognosa commedia, nei miei trenta anni sei mesi ed un giorno di Carriera nella Polizia di Stato, non ho mai visto tanta "Fredda cattiveria" !Giusto così per concludere, si ricorda anche che la Ass. della controparte Lo Guasto Giovanni, era l'allora LLOYD adriatico, (Attuale Alliance) e così. giusto per notizia, si rappresenta che presso quella Ass. lavorava, quale Tecnico Fiduciario, il padre del Massa Massimo Manfredi, lui effettivamente Ing;
Altresì all'epoca il cognato del citato "Lo Guasto", Sig. Vannucci Manfredi, era responsabile della Agenzia LLOYD, (Attuale Alliance), in quel di Quarrata (PT) ed ovviamente conosceva perfettamente il Massa padre e sicuramente anche il figlio;
Ognuno tragga le proprie conclusioni !

E comunque, poichè sono entrambi corpi del reato, (Poichè privati di atti determinanti), si ricorda che il fascicolo proc.le a mio carico ed il fascicolo Proc.le a carico del "Lo Guasto", sono da porre sotto sequestro come richiesto una infinità di volte al citato Dr. Dell'Anno e non solo.

Sullo sfondo di quanto sopra esposto vedo una Signora che ha perso la vita, il sottoscritto che ha attraversato un calvario e su una parte, con un ghigno diabolico vedo due personaggi i quali, per primi, hanno garantito un prezzo o un profitto decisamente considerevole quindi, la ex LLOYD, attuale Alliance ringrazia con il sigillo della III° Sez. di Codesta Suprema Corte di Cassazione.

Distinti Saluti.

                                                                               Masoni Mauro

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