all. nr. 47) IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, MA PERCHE' NESSUNO PARLA NE DELLA NORMA PENALE NE DELLA GIURISPRUDENZA ?

 IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, MA PERCHE' NESSUNO PARLA NE DELLA NORMA PENALE NE DELLA GIURISPRUDENZA ?

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio la pena prevista è quella della reclusione compresa tra un minimo edittale di un anno ed un massimo edittale di cinque anni e multa di quindicimila euro per ogni persona agevolata nel compiere irregolare ingresso nel territorio dello Stato.18 gen 2022

L'immigrazione clandestina è un delitto e la cassazione lo ha assimilato (Fatto assorbire), dall'Art. 601 del C.P.;
Con le pene previste per tutti i complici (V. ONG, Scafisti etc.), la galera sarebbe assicurata e poichè sono altissime le pene pecuniarie (15mila euro per ogni clandestino introdotto), semplice, "TUTTE LE IMBARCAZIONI DOVREBBERO ESSERE NON SEQUESTRATE MA BENSI' CONFISCATE PER POI ESSERE VENDUTE ALL'ASTA ED IL RICAVATO DEVOLUTO AGLI ITALIANI BISOGNOSI !
Si, quei 5,6 milioni di "Italiani in povertà assoluta" dei quali nessuno parla;
Applicando la legge vigente sparirebbe tutto in un battibaleno ma sinora ci siamo fatti prendere per i fondelli da chi si è inventato "Falsi naufraghi" i passeggeri degli scafisti e delle ONG;
NON si è mai visto un "Naufrago" che è tale ancora prima di partire ma in Italia oramai, con la SX al governo ci siamo fati sfottere da scafisti, da ONG e da tutta l'Europa che ovviamente, "VEDENDO I FESSI", ci ha lasciato da soli !
NON AGGIUNGO ALTRO.


Dunque, in materia di immigrazione clandestina, qui di seguito ti riporto l'art. 12 della legge che disciplina questo reato ed infatti, la cassazione con sentenza del 2021, Pres. Zaza, ha praticamente fatto assorbire tale delitto da quello previsto dall'art. 601 del C.P. ossia "Tratta di persone" :

1.1. L’articolo 12 comma primo del Testo Unico sull’Immigrazione
Il primo comma dell’articolo 12 del Testo Unico dispone che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”.





https://www.sistemapenale.it/.../cassazione-informazione...


Cass., Sez. I, u.p. 3 giugno 2021, Pres. Zaza, Rel. Centofanti


    Segnaliamo ai lettori che, secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Suprema Corte, all’esito dell’udienza pubblica del 3 giugno la Sezione I della Cassazione ha esaminato la questione «se il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, previsto dall’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, configurabile “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, sia assorbito dal delitto, più severamente punito, di tratta di persone di cui all’art. 601 cod. pen., che sia realizzato mediante identica condotta naturalistica». Alla questione è stata data soluzione «affermativa».



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