ALL. NR. 127) POLITICA E MAGISTRATURA - ORAMAI E' UNA COSTANTE

 

ORAMAI E' UNA COSTANTE !

Infatti sono quaranta anni che la "Magistratura" si arroga dititti che non ha !
La cara "Suprema Corte di Cassazione" anzichè cercare cavilli pretestuosi, dovrebbe limitarsi a fare i, proprio dovere ossia rispettare, applicare e far rispettare le leggi emesse dall'organo preposto a ciò ossia il parlamento;
La cassazione non può ogni volta cavillare su alcuni aspetti che un testo legislativo può avere in quanto, "NEL CASO" una legge sia Incostituzionale ecco che può e deve intervenire la apposita Corte Costituzionale ed a tal proposito appare d'uopo ricordare che il notissimo Giurista e Giudice Costituzionale Dr. Cassese, durante i suoi frequenti interventi, non ha mai mancato di evidenziare che è capitato che anche "Alcuni componenti delle citata Corte Costituzionale", anzichè attenersi esclusivamente al profilo tecnico-giuridico di una norma, si siano lasciati andare a giudizi "Ideologici" e qui casca l'asino perchè, riguardo al profilo "UIdeologico", si ricorda che il paese è governato da una parte politica "ELETTA DAI CITTADINI" quindi, oltre a perdere tempo, tali eccezioni alimentano una aspra diatriba tra "Poteri ed Ordini" statali della quale il paese, sinceramente non avrebbe bisogno. ANZI, POICHE' stiamo parlando della Corte di cassazione, appare d'uopo ricordare la seguente pronuncia emessa dalla suprema corte nel 2021, proprio in materia di "Immigrazione" e leggendo possiamo notare che questo termine è usato "Impropriamente" in quanto trattasi del delitto di "Tratta di persone" previsto e punito dall'Art. 601 del C.P. Ne consegue che sarebbe opportuno che, prima di qualsiasi critica, la stessa "Corte di Cassazione" prendesse atto di altre pronunce, che trattano la materia in senso stretto ed emesse da loro colleghi di altre sezioni.


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Dunque, in materia di immigrazione clandestina, qui di seguito ti riporto l'art. 12 della legge che disciplina questo reato ed infatti, la cassazione con sentenza del 2021, Pres. Zaza, ha praticamente fatto assorbire tale delitto da quello previsto dall'art. 601 del C.P. ossia "Tratta di persone" :


1.1. L’articolo 12 comma primo del Testo Unico sull’Immigrazione
Il primo comma dell’articolo 12 del Testo Unico dispone che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”.
(Fatta entrare illegalmente).

ED INFATTI ECCO LA LOGICA E CORRETTA, (Ogni tanto), PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE:

Segnaliamo ai lettori che, secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Suprema Corte, all’esito dell’udienza pubblica del 3 giugno la Sezione I della Cassazione ha esaminato la questione «se il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, previsto dall’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, configurabile “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, sia assorbito dal delitto, più severamente punito, di tratta di persone di cui all’art. 601 cod. pen., che sia realizzato mediante identica condotta naturalistica». Alla questione è stata data risposta affermativa.


Prima della legge "Turco-Napolitano" del 1998, la principale legge sugli stranieri in Italia era la legge 10 novembre 1968, n. 1155, sulla frontiera e sul regime di soggiorno per i cittadini stranieri. Questa legge stabiliva le basi per il controllo dei flussi migratori e il permesso di soggiorno per gli stranieri. 

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